Art. 9.
(Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali).

      1. È istituito il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, di seguito denominato «Fondo», avente lo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea.
      2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.